Art. 4.

      1. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, definisce con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo, delle acque destinate al lavaggio, del confezionamento e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, nonché le informazioni fondamentali che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.